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Controllo di Gestione e consulenza strategica per società e PMI.
Consulenza Fiscale e Tributaria. Internazionalizzazione d’impresa.

Tutte le informazioni utili sul regime forfettario per i professionisti

🧾  Chi è obbligato alla fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati ad emettere fattura elettronica, indipendentemente dal fatturato.


📅  Tempistiche di emissione

  • Entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (c.d. “data prestazione”).
  • La data riportata in fattura deve essere quella di effettuazione dell’operazione.


🖥️  Canali per l’invio

Le fatture elettroniche vanno inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando:

  • Software gestionale
  • Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate
  • Servizi di terze parti


📤  Ricezione delle fatture

Il forfettario riceve le fatture passive tramite il SdI, se ha registrato il canale telematico (codice destinatario o PEC). In assenza di registrazione, le fatture sono comunque consultabili nel portale Fatture e Corrispettivi.


🌍  Fatture da/per l’estero ed Esterometro

Se un contribuente forfettario:

  • Riceve fatture da un fornitore estero,
  • Oppure emette fatture verso un cliente estero,

Deve trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate con il nuovo tracciato Fattura elettronica TD01, TD17, TD18, TD19 via SdI, sostituendo il vecchio Esterometro.


⚠️ Obbligatorio dal 1° luglio 2022 anche per i forfettari.

📋  Sanzioni

In caso di omessa o tardiva emissione della fattura elettronica:

  • Sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati.
  • Minimo 500 €.

Tuttavia, nei regimi forfettari le sanzioni sono spesso inferiori e possono beneficiare del ravvedimento operoso.


Domanda: un forfettario può emettere fattura non elettronica (cartacea o analogica)?

🛑 No, non può più.

Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a tutti i forfettari, senza più soglie di ricavi. Quindi:

  • La fattura cartacea o analogica non è più valida ai fini fiscali.
  • Deve essere emessa esclusivamente in formato elettronico XML, tramite SdI.

Eccezioni molto limitate (es. blackout, casi di emergenza documentati) possono prevedere l’emissione in formato analogico, ma va comunque trasmessa successivamente via SdI.


📦 Forfettari ed Esterometro: va fatto?

, anche il forfettario deve inviare i dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate tramite fattura elettronica via SdI, quindi:

  • Se emetti fattura a un cliente estero, usa il tipo documento corretto (TD01, TD17, TD18…).
  • Se ricevi fatture da un fornitore estero, devi trasmettere i dati con il tracciato TD17–19.

Quindi, l’Esterometro “classico” non esiste più, è tutto sostituito dalla FE.


🧨 E ora veniamo alla tua domanda:

Ma sei sicuro che se un forfettario non ha fatto fattura elettronica verso uno Stato UE non possa fare esterometro invece di emettere fattura elettronica tardiva?

Sì, ti confermo che non può più usare l’esterometro come “scappatoia”. Ti spiego bene 👇


COSA DICE LA NORMATIVA

Dal 1° luglio 2022, come previsto dal D.Lgs. 127/2015 modificato e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (provv. 99922/2022), le operazioni transfrontaliere devono essere comunicate esclusivamente tramite fattura elettronica via SdI, anche per i soggetti in regime forfettario.

👉 Quindi, se un forfettario ha:

  • Emette fattura verso un soggetto UE (es. cliente francese)
  • E NON l’ha trasmessa via SdI con codice TD01
  • NON può più usare il vecchio “esterometro” come via alternativa

💥 Deve emettere la fattura elettronica tardiva, con data dell’operazione corretta (es. gennaio), ma trasmessa oggi. Questo comporta sanzioni potenzialmente riducibili tramite ravvedimento operoso (art. 6, D.Lgs. 471/1997).


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