Il decreto del 12 giugno 2025 posticipa al 21 luglio la scadenza per i versamenti di imposte dirette e IVA. Ecco chi beneficia della proroga, cosa comprende e chi è escluso.
Con il decreto fiscale del 12 giugno 2025, il Ministero dell’Economia ha ufficializzato una proroga molto attesa: slitta al 21 luglio 2025 il termine per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP e IVA) per contribuenti soggetti agli ISA e forfettari.
Questa proroga riguarda inizialmente la scadenza del 30 giugno, che viene ora spostata avanti di 21 giorni. Inoltre, è prevista una seconda finestra fino al 20 agosto 2025: in questo caso è possibile effettuare i versamenti con una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
✅ Chi beneficia della proroga
La nuova scadenza del 21 luglio (o 20 agosto con maggiorazione) si applica a:
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Contribuenti che applicano gli ISA, con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.
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Soggetti in regime forfettario (Legge 190/2014, commi 54-89).
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Soggetti in regime dei minimi (D.L. 98/2011, art. 27).
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Società di persone, associazioni e imprese in regime di trasparenza (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
📌 Versamenti inclusi
La proroga riguarda tutti i versamenti che derivano da dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, nello specifico:
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Saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES e relative addizionali.
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Saldo e acconto di cedolare secca, imposte sostitutive per forfetari e minimi.
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Saldo IVA 2024 (originariamente in scadenza il 17 marzo) e acconti IVA 2025.
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Saldo e acconti IRAP 2024-2025.
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Contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti.
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Diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
🚫 Chi resta escluso
Restano escluse dalla proroga le seguenti categorie:
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Contribuenti con esclusivamente redditi agrari, come definiti dagli artt. 32 e seguenti del TUIR.
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Società di capitali soggette a IRES con:
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Bilancio “solare” approvato entro 180 giorni;
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Esercizio non coincidente con l’anno solare (ad esempio dal 1° luglio al 30 giugno).
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