Commercialista Brescia
Studio Commercialisti Brescia Provincia e Lago di Garda
Controllo di Gestione e consulenza strategica per società e PMI.
Consulenza Fiscale e Tributaria. Internazionalizzazione d’impresa.

Il decreto del 12 giugno 2025 posticipa al 21 luglio la scadenza per i versamenti di imposte dirette e IVA. Ecco chi beneficia della proroga, cosa comprende e chi è escluso.

Con il decreto fiscale del 12 giugno 2025, il Ministero dell’Economia ha ufficializzato una proroga molto attesa: slitta al 21 luglio 2025 il termine per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP e IVA) per contribuenti soggetti agli ISA e forfettari.

Questa proroga riguarda inizialmente la scadenza del 30 giugno, che viene ora spostata avanti di 21 giorni. Inoltre, è prevista una seconda finestra fino al 20 agosto 2025: in questo caso è possibile effettuare i versamenti con una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.

✅ Chi beneficia della proroga

La nuova scadenza del 21 luglio (o 20 agosto con maggiorazione) si applica a:

  • Contribuenti che applicano gli ISA, con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.

  • Soggetti in regime forfettario (Legge 190/2014, commi 54-89).

  • Soggetti in regime dei minimi (D.L. 98/2011, art. 27).

  • Società di persone, associazioni e imprese in regime di trasparenza (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).

 

📌 Versamenti inclusi

La proroga riguarda tutti i versamenti che derivano da dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, nello specifico:

  • Saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES e relative addizionali.

  • Saldo e acconto di cedolare secca, imposte sostitutive per forfetari e minimi.

  • Saldo IVA 2024 (originariamente in scadenza il 17 marzo) e acconti IVA 2025.

  • Saldo e acconti IRAP 2024-2025.

  • Contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti.

  • Diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle Imprese.

 

🚫 Chi resta escluso

Restano escluse dalla proroga le seguenti categorie:

  • Contribuenti con esclusivamente redditi agrari, come definiti dagli artt. 32 e seguenti del TUIR.

  • Società di capitali soggette a IRES con:

    • Bilancio “solare” approvato entro 180 giorni;

    • Esercizio non coincidente con l’anno solare (ad esempio dal 1° luglio al 30 giugno).

Lo Studio Donati Crapanzano resta a disposizione per fornire assistenza nella gestione delle scadenze fiscali e nell’analisi delle opportunità offerte dalla proroga.

Hai Bisogno di Aiuto?

Sei un'impresa o un professionista che affronta incertezze nell'identificazione del titolare effettivo o hai bisogno di assistenza nella gestione delle complessità normative? Non navigare in queste acque da solo.
Contatta lo studio commercialisti Donati Crapanzano per una consulenza esperta e personalizzata.
Il nostro team è pronto ad assisterti nell'assicurare la piena conformità alle normative vigenti, garantendo tranquillità e sicurezza nella tua attività.
Invia un messaggio o chiama ora per programmare un appuntamento e scoprire come possiamo supportarti.