Commercialista Brescia
Studio Commercialisti Brescia Provincia e Lago di Garda
Controllo di Gestione e consulenza strategica per società e PMI.
Consulenza Fiscale e Tributaria. Internazionalizzazione d’impresa.

Il nuovo interpello, introdotto dalla recente riforma fiscale, rappresenta un’importante innovazione a supporto dei contribuenti. Questo meccanismo consente di chiedere all’Amministrazione finanziaria chiarimenti su disposizioni tributarie specifiche, qualificazione di fattispecie, e applicazione corretta delle norme fiscali, tra gli altri. Il contribuente può richiedere una consulenza giuridica o accedere a una consultazione semplificata tramite una banca dati dedicata.

Inoltre, è stato riformato l’interpello stesso, permettendo una maggiore interazione con l’Amministrazione per risolvere dubbi e incertezze.

Questa nuova procedura richiede un contributo finanziario, il cui importo sarà definito in base alla complessità della questione. La risposta dell’Amministrazione è vincolante e, se non fornita entro 90 giorni, si assume che vi sia concordanza con la soluzione proposta dal contribuente, fornendo così una tutela significativa.

Questi cambiamenti mirano a rendere il dialogo tra contribuenti e Amministrazione più fluido e a garantire maggiore certezza sulle interpretazioni delle norme tributarie.

 

Le circolari

Con l’articolo 10-septies dello Statuto (legge 27 luglio 2000, n. 212) è stato precisato che l’Amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire:

  1. a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
  2. b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
  3. c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
  4. d) istruzioni operative ai suoi uffici.

A tal fine l’Amministrazione finanziaria potrà interloquire preventivamente con altri soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.

Tale ultima procedura è abbastanza nota atteso che non di rado nell’ultimo periodo sul sito istituzionale dell’agenzia delle Entrate sono state pubblicate preventivamente le bozze delle circolari, con specifica indicazione dei termini per la segnalazione di eventuali note o criticità.

 

La consulenza giuridica

È stata poi disciplinata (articolo 10-octies) la consulenza giuridica come l’attività offerta dall’Amministrazione finanziaria su richiesta di associazioni sindacali e di categoria, di ordini professionali, di enti pubblici o privati, di regioni ed enti locali nonché altre Amministrazioni dello Stato.

Lo scopo di tale consulenza è fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale.

In tale contesto, merita una riflessione la previsione che tra i soggetti legittimati alla richiesta di consulenza giuridica vi siano “enti pubblici o privati”.

In tale categoria è verosimile debbano essere incluse anche le ordinarie società di persone o capitali, o le associazioni senza fine di lucro, atteso che sono certamente annoverabili tra gli “enti privati”.

In ogni caso, la norma prevede che la consulenza giuridica non ha alcun effetto su scadenze o termini fiscali, con l’ovvia conseguenza che la presentazione di tale richiesta non interrompe il decorso dei termini di alcun adempimento previsto.

Per l’effettiva applicazione di tale disposizione occorrerà comunque attendere uno specifico decreto del Mef e certamente anche una circolare operativa in tal senso.

 

La consultazione semplificata

È stato introdotto il nuovo istituto della consultazione semplificata (articolo 10-nonies).

Tale nuova disciplina è destinata esclusivamente a persone fisiche e contribuenti di minori dimensioni, anche non residenti, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società ad esse equiparate, che applicano il regime di contabilità semplificata.

Questi soggetti attraverso servizi telematici accederanno gratuitamente, su richiesta avente ad oggetto casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a un’apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di privacy, conterrà circolari interpretative e applicative, consulenze giuridiche e risposte agli interpelli, oltre ogni altro atto interpretativo.

La banca dati consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello, la cui eventuale risposta produrrà un effetto tutelante.

In particolare, non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori, al contribuente che si adegui alle indicazioni contenute nella risposta anche se in seguito potranno essere modificate.

In ogni caso, i soggetti destinatari di tale servizio potranno presentare istanza di interpello solo previa verifica della prassi presente in tale specifica banca dati.

In concreto, quindi, è stato introdotto un filtro per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata alla possibilità di accesso all’interpello.

Dovranno, pertanto, procedere mediante consultazione (gratuita) all’interrogazione di una banca dati contenente i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria (di fatto un’intelligenza artificiale – IA).

All’esito di tale consultazione sarà individuata la soluzione al quesito del contribuente (che produce i medesimi effetti dell’interpello) o l’IA informerà il contribuente che potrà presentare istanza di interpello, seguendo le “nuove” regole previste.

 

Il nuovo interpello

Il legislatore è intervenuto con una profonda innovazione dell’istituto dell’interpello.

L’articolo 11 dello Statuto è, infatti, stato integralmente sostituito.

Il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

  1. a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
  2. b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
  3. c) disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
  4. d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
  5. e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale tipologia di interpello è riservata ai soggetti che:

– aderiscono all’istituto dell’adempimento collaborativo (articolo 3 e seguenti, Dlgs 128/2015);

– intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 15 milioni di euro (articolo 2, Dlgs 147/2015);

  1. f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge in relazione all’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis, Dpr 917/1986).

Il nuovo articolo 11 ricomprende così tutte le tipologie attualmente previste: interpelli interpretativi, qualificatori, antiabuso, disapplicativi, probatori, dei neo-residenti (per imposta sostitutiva).

Va rilevato che l’interpello probatorio diventa prerogativa dei soli contribuenti in regime di adempimento collaborativo o per questioni sui nuovi investimenti (con esclusione, quindi, di società di comodo e Cfc).

Un’altra rilevante novità consiste nel fatto che, in ogni caso, la presentazione dell’istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con specifico decreto del Mef in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

Come in passato, poi, la norma precisa che non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza legittimanti la richiesta di interpello, quando l’Amministrazione finanziaria abbia già fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

L’agenzia risponderà alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni considerando altresì una sospensione tra il 1° e il 31 agosto.

Inoltre, tale termine sarà sospeso nell’ipotesi in cui l’Ufficio dovrà richiedere un parere preventivo ad altra Amministrazione. La norma sul punto precisa che, se il suddetto parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione risponderà comunque all’istanza di interpello.

La risposta dovrà essere scritta e motivata ed è vincolante per ogni organo dell’Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.

È comunque vincolante rispetto ai comportamenti successivi riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione con valenza per il futuro.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata nella richiesta.

Eventuali atti notificati al contribuente, che siano in contrasto con la risposta ricevuta, saranno annullabili.

Poiché la norma qualifica tali provvedimenti come annullabili, è verosimile che alla luce della nozione introdotta con il nuovo articolo 7-bis, il contribuente dovrà proporre ricorso eccependo il vizio.

In proposito, peraltro, il comma 7 dell’articolo 11 esclude l’impugnabilità della risposta all’istanza di interpello, con la conseguenza che occorrerà ricorrere avverso gli atti impositivi conseguenti notificati.

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