Le Locazioni Brevi - Aumento dell’Aliquota della Cedolare Secca - Novità della Legge 213/2023 - Chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 10 maggio 2024 n. 10, ha illustrato le novità in materia di locazioni brevi introdotte dall’art. 1 co. 63 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che modificano l’art. 4 del DL 50/2017.
1. Aumento dell’aliquota della tassa piatta sugli affitti brevi
- Nuova Aliquota: Dal 21% al 26%
- Eccezione: Possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21% (art. 4 co. 2 del DL 50/2017).
2. Modifica delle norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti
- Adeguamento al Diritto Comunitario: Le norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti sono state modificate per adeguarsi al diritto comunitario (art. 4 co. 5-bis del DL 50/2017).
3. Decorrenza
- Applicazione della Nuova Aliquota:
- La nuova aliquota del 26% si applica ai redditi maturati dal 1° gennaio 2024.
- Non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone.
- L’aliquota del 26% si applica ai redditi fondiari per cui è stata scelta la cedolare, maturati pro rata temporis dall’1.1.2024 ai sensi dell’art. 26 del TUIR.
4. Ritenuta
- Misura della Ritenuta: Resta fissata al 21%.
- Titolo di Acconto: La legge di bilancio ha stabilito che la ritenuta sia effettuata sempre a titolo di acconto, semplificando l’art. 4 co. 5 del DL 50/2017.
5. Intermediari Non Residenti
- Intermediari non residenti ma con stabile organizzazione in Italia: Continueranno ad adempiere agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la loro stabile organizzazione.
- Intermediari residenti in UE senza stabile organizzazione in Italia:
- Non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale.
- Potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione direttamente oppure nominando un responsabile d’imposta tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.
- Intermediari residenti al di fuori dell’UE:
- Dovranno adempiere agli obblighi mediante una stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’UE.
- Se non hanno una stabile organizzazione nell’UE, dovranno nominare un rappresentante fiscale.
Schema di Sintesi
Aumento dell’aliquota
- Vecchia Aliquota: 21%
- Nuova Aliquota: 26%
- Eccezione: Una sola abitazione può mantenere l’aliquota del 21%
Decorrenza
- Data Applicazione: 1° gennaio 2024
- Applicazione: Redditi fondiari maturati pro rata temporis
Ritenuta
- Aliquota Ritenuta: 21%
- Titolo: Acconto
Intermediari
- Con stabile organizzazione in Italia: Adempiono mediante stabile organizzazione
- Senza stabile organizzazione in Italia (UE):
- Nessun obbligo di nominare rappresentante fiscale
- Possibilità di adempiere direttamente o nominare responsabile d’imposta
- Al di fuori dell’UE:
- Adempiono mediante stabile organizzazione in UE
- Se non hanno una stabile organizzazione, devono nominare rappresentante fiscale
Le novità introdotte dalla Legge 213/2023 e illustrate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2024 n. 10 apportano significative modifiche alla normativa sulle locazioni brevi. L’aumento dell’aliquota della cedolare secca al 26%, la possibilità di mantenere una sola abitazione all’aliquota ridotta del 21%, e le nuove disposizioni per gli intermediari non residenti rappresentano i principali cambiamenti. Queste modifiche sono state implementate per semplificare e adeguare la normativa italiana alle direttive comunitarie, garantendo una maggiore chiarezza e coerenza nei regimi fiscali applicabili alle locazioni brevi.
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