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Consulenza Fiscale e Tributaria. Internazionalizzazione d’impresa.

Differito il pagamento delle due scadenze 2023 e della rata febbraio 2024

Il decreto Milleproroghe intende salvare i contribuenti che si sono dimenticati di pagare una o più delle prime tre rate della rottamazione quater.

È esattamente l’articolo 3 – bis del Dl 215/2023, convertito nella legge 18/2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, che dispone il differimento dei termini di pagamento delle prime due rate scadute nel 2023 e della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024.

È infatti stabilito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle prime due rate da corrispondere nell’anno 2023, e della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione agevolata, se il contribuente effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

Quest’ultimo termine beneficia della cosiddetta tolleranza di 5 giorni, e, perciò, si considerano nei termini i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024.

Anche per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, le prime due rate, scadute, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024 (legge 100/2023), sono differite al 15 marzo 2024, che, con la tolleranza dei 5 giorni, si allunga al 20 marzo 2024.

La norma che “salva” il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle prime rate vale solo per i contribuenti che hanno presentato nei termini la domanda per la rottamazione quater. In caso di mancato pagamento, se il pagamento viene effettuato dopo il termine ultimo, o se sono pagati importi parziali, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In questo caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Può essere il caso di un contribuente che ha aderito alla rottamazione quater, con un debito originario complessivo di 500mila euro, che, al netto delle sanzioni e degli interessi, si riduce a 200mila euro. Questo contribuente, dopo avere pagato 190mila euro fino alla diciassettesima rata, non pagando l’ultima rata di 10mila euro, si vedrebbe azzerati i benefici della definizione, con la rinascita del debito originario di 500mila euro, dal quale si possono togliere, a titolo di acconti, i 190mila euro pagati. Insomma, a fronte di un debito residuo di 10mila euro, il rischio è che, non pagando o pagando l’ultima rata con ritardo superiore a 5 giorni, “resusciti” un debito di 310mila euro (500mila euro meno 190mila euro pagati).

A differenza delle precedenti edizioni della rottamazione cartelle, il contribuente che decade dalla rottamazione quater può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie.

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